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Normativa Vigente

Modalità di prescrizione delle cure termali

MALATTIE REUMATICHE:
Osteoartrosi ed altre forme degenerative, reumatismi extrarticolari
Terapie prescrivibili: ciclo di 12 fanghi + 12 bagni terapeutici
ciclo di 12 bagni terapeutici

MALATTIE DELLE VIE RESPIRATORIE:
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche, bronchiectasie, bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicati da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)

Terapie prescrivibili: ciclo di 24 cure inalatorie

MALATTIE OTORINOLARINGOIATRICHE:
rinopatie vasomotorie, faringotonsilliti croniche, laringiti croniche, sinusiti iperplastiche, sinusiti croniche recidivanti

Terapie prescrivibili: ciclo di 24 cure inalatorie
Stenosi tubariche, otiti catarrali croniche, otiti croniche purulente non colesteatomatose

Terapie prescrivibili: ciclo di cura della sordità rinogena

AFFINCHÉ’ LA PRESCRIZIONE SIA VALIDA è necessario che il medico indichi sul ricettario sia la diagnosi che la terapia, attenendosi alle precise voci diagnostiche e terapeutiche sopra riportate, (anche riguardo al numero delle prestazioni) in quanto formalmente stabilite dal Consiglio Superiore di Sanità e richiamate recentemente nelle disposizioni per l’appropriatezza prescrittiva.


Normativa vigente sul ticket

Pazienti non esenti, pagano la quota fissa di euro 55,00 per l’intero ciclo di cura:
i cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni
Pazienti parzialmente esenti, pagano la quota fissa di Euro 3,10:
– I cittadini di età inferiore ai sei anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 Euro;
– I titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
– I titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
– I disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
– Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a
– Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Gli invalidi civili dal 67% al 99%;
– Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
– Gli invalidi del lavoro dal 67% al 79%
– Gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Ciechi e sordomuti di cui all’art. 6 e 7 della legge 482/68;
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a non titolari di pensione diretta vitalizia;
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Portatori di patologie neoplastiche maligne;
– Esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante;
Pazienti totalmente esenti, non pagano la quota fissa di Euro 3,10:
– Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia;
– Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
– Gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria;
– Gli invalidi civili al 100%;
– Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
– I grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80%;
– I ciechi assoluti.